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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4110

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2016  [ apri ]
1.36.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di migliorare la trasparenza sul proprio operato, l'Agenzia delle entrate – riscossione pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti le fasi del processo di riscossione dei ruoli più rilevanti che ha in carico, utilizzando lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
  16-ter. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 17, un ruolo viene considerato rilevante se il suo importo comprendente sanzioni e interessi superiori a 100.000 euro.
  16-quater. Per le finalità di cui al comma 17, nel rispetto della privacy dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate – riscossione associa e pubblica sul sito web di cui al comma 17 dei codici univoci in sostituzione dell'anagrafica identificativa del contribuente, del suo codice fiscale e della sua partita iva.
  16-quinquies. L'onere relativo alle disposizioni di cui ai commi 17, 17-bis e 17-ter è valutato in 200.000 euro per l'anno 2016 e 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 a valere:
   a) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.