Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole da: 4.260 milioni fino a: 3.270 con le seguenti: 2.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 300;
b) per i restanti 245,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione:
1) pari a 81.771.000 milioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute;
2) per la restante parte, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.