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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in Assemblea riferita al C. 4080

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/11/2016  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani).

  1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e «docufilm», italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d’essai e cineforum.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 18. 01.