Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, dei decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1o gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.