Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»