stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.108. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4025

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2016  [ apri ]
7.108.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico il 1o gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
  «Art. 192 (Modalità di pagamento). 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
  1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il Relatore