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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4025

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/09/2016  [ apri ]
2.100.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
   a) tre mesi, per il primo periodo;
   b) due mesi, per il secondo periodo;
   c) sei mesi, per il terzo periodo.

Il Relatore