All'emendamento 7.108, capoverso «Art. 192», aggiungere i seguenti commi:
1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.