Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è aggiunto in fine il seguente comma:
2. In caso di prima assegnazione di sede o di primo conferimento di funzioni, il magistrato può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni non prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.