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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4025

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/09/2016  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure straordinarie ed eccezionali per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo).

  1. Al fine di garantire il funzionamento degli Uffici Giudiziari, a partire dal 1o dicembre 2016, il Ministero della Giustizia è autorizzato alla stipula di contratti a tempo determinato per un massimo di mesi sei, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, in favore dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21-ter, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in legge 06 agosto 2015, n. 132.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.