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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3. in Assemblea riferita al C. 4025-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/10/2016  [ apri ]
5.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

  1. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
   «3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.».

  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: «almeno quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.