stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 4022

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/02/2017  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, capoverso articolo 1084-ter, lettera a), sostituire le parole: «siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento» con le seguenti: «siano stati collocati in congedo nella categoria della riserva al termine del periodo di ausiliaria o anche prima, rinunciando ad essere collocati nella categoria dell'ausiliaria».