Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative.