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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo).

  1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:
   a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici.