Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo).
1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:
a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici.