stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27, comma 1, lettere f), e i), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore.
  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:
   a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
   c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
   d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
    2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

  12-ter. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:
   a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;
   b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;
   c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;
   d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;
   e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

  Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

  12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
  12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-sexies. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.
  12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi, il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi. Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste ai comma 12-bis del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-quinquies del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio dei diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-quinquies e 11-quinquies del presente articolo, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.
  12-septies. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:
   a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;
   b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'lNPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;
   c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;
   d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-quater;
   e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuato nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

  12-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

  3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione europea che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto dall'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo.
  4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, ai cittadini dell'Unione europea vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, alle lettere a) e b).