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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.25.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.25.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:
   7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, stipulano apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.