Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.