Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento dei servizi ispettivi del lavoro).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo».