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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.07.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».