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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.03.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:
   a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
   b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
   d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) rispetto degli indici di congruità di cui alla presente legge;
   f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma della presente legge;
   g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.
  3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto del 2014, n. 116.
  4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto de minimis.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.
  6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.