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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.02.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.