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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.
  2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.