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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis.1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura.