Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 25-quinquies, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote».
1-ter. All'articolo 25-duodecies, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».