Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 351 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 351, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602» sono aggiunte le seguenti: «603-bis,».