Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. Il comma 12-quater dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spettano un permesso di soggiorno di durata commisurata a quella del relativo procedimento giudiziario, rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale normalmente applicabile alla prestazione svolta».