Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All'articolo 22, al comma 12-bis, lettera c), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto» e al comma 12-quater, le parole: «particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis» sono sostituite dalle seguenti: «particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale.».