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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.

ident. 2.1.2.3.