Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
Nel caso in cui lo sfruttamento sia stato accertato essere stato compiuto nei confronti di una persona straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale, questi ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale della durata di due anni, successivamente rinnovabili.