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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
1.29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 603-bis.
(Intermediazione illecita).

  È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, l'imprenditore e l'appaltatore o altro intermediario è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. Sono abrogate tutte le norme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.