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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.5.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
9.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno in accordo con l'Ispettorato del lavoro e con le regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Ispettorato del lavoro definiscono e adottano un piano di interventi volto a:
   a) istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta;
   b) organizzare servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità per i soggetti che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   c) attivare sportelli informativi presso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistici e culturali, psicologi e personale competente finalizzati all'integrazione culturale e sociale per i soggetti stranieri che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   d) promuovere in via sperimentale attraverso bandi appositi l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri.