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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.06.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
9.06.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Campagne informative).

  1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.