Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Salvaguardia dei lavoratori migranti).
1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo.