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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Numero telefonico nazionale anticaporalato).

  1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.