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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.27.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.27.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 4-ter con i seguenti:
  4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione alloggiativa e del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.
  4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.
  4-ter.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-ter.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.