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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.21.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.21.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.