Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).
1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.