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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.010.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
8.010.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48:
    1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I committenti imprenditori o professionisti che utilizzano detti soggetti per prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 15 giorni successivi».
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:
   a) in agricoltura, a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera a);
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

   b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nei limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.