stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
6.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 25-quinquies, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
   «c-bis) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
   c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote».

  1-ter. All'articolo 25-duodecies, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
  1-quater. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».