Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «primo e secondo comma, 601, 602,» sono aggiunte le seguenti: «603-bis,».