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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite II-XI in sede referente riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis.1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».