Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.