Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Associazioni per delinquere). – 1. Se i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi in associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, si applica la reclusione da otto a quindici anni.