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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.8. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
8.8.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater con i seguenti:
  «4-bis. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica all'INPS entro le ore 12 della giornata lavorativa, per far fronte alle esigenze lavorative e produttive della propria attività.
  4-ter. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.
  4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.
  4-quinquies. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti Commissioni parlamentari.»