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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.7. in Assemblea riferita al C. 4008

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/10/2016  [ apri ]
8.7.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  «4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.
  4-ter. Gli indici di cui al comma 4-bis sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale sono invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.
  4-ter.1. La conformità agli indici di congruità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi europei, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al comma 4-bis, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.»