Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.