Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-septies:
1) al comma 1, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
2) al comma 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
3) al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;
b) dopo l'articolo 25-duodecies, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-terdecies. – (Delitti in materia di tutela del lavoro). – 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».