Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene che è il prodotto del reato comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene a cui il primo sia funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a persona o ente estranei al reato,