Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere il seguente:
“Art. 603-bis.3 – (Regolarizzazione salariale e previdenziale). – 1. L'imprenditore presso il quale ha prestato la propria attività il lavoratore oggetto di sfruttamento ai sensi dell'articolo 603-bis, terzo comma, è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione erogata e quella che avrebbe dovuto corrispondere, nonché a versare i contributi previdenziali dovuti per il periodo di attività svolta in condizioni di sfruttamento accertato in base alle indagini compiute.