Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, sostituire le parole da: 1) recluta fino a: alle ferie; con le seguenti:
1) utilizza, assume o impiega manodopera, reclutata sia direttamente sia mediante intermediazione, sottoponendola a condizioni di grave sfruttamento;
2) recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di grave sfruttamento;
3) costringe altri, con violenza o minaccia, ad assumere, anche temporaneamente e irregolarmente o fittiziamente, manodopera, sottoponendola a grave sfruttamento lavorativo.
Ai fini del presente articolo costituisce indice di grave sfruttamento, unitamente ad una delle condizioni di cui al primo comma, la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione della retribuzione in modo notevolmente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o comunque in misura gravemente sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata rilevante violazione della normativa sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, le aspettative obbligatorie;